Aprile 19, 2024

Loading

Le multe per eccesso di velocità sono nulle se effettuate con un dispositivo per il rilevamento della velocità non tarato.
Questo è il principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9656 dell’11 maggio 2016.
La vicenda scaturisce dalla sanzione per eccesso di velocità (art. 142 c. 9 C.d.S) irrogata ai danni di un automobilista, il quale ricorreva avverso il verbale di contestazione della violazione, ma sia il Giudice di Pace che il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rigettavano il ricorso. L’istante, dunque, ricorreva in Cassazione.
Uno dei motivi di doglianza sollevati dall’automobilista riguardava il fatto che il termine di validità dell’omologazione del telelaser fosse scaduto e, pertanto, che l’accertamento della violazione del limite di velocità fosse illegittimo; inoltre, il Giudice di merito, aveva rifiutato qualsiasi indagine in relazione all’operato dell’agente accertatore.
La Suprema Corte, nell’accogliere le doglianze espresse dal ricorrente, ribadisce come sia assolutamente «necessaria ed obbligatoria» la taratura cui devono essere sottoposti periodicamente tutti gli strumenti di misurazione ed accertamento della velocità, ciò stante l’irripetibilità dell’accertamento stesso.
A tal proposito, la Corte richiama la pronuncia della Corte Costituzionale, 29 aprile 2015 n. 113 con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 c. 6 C.d.S, nella parte in cui non prevede che «tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura». Viene, altresì, richiamato un altro passaggio della Consulta, ove si sottolinea l’irragionevolezza ed incongruità dell’omessa verifica dei telelaser ricorrendo ad un paragone estremamente calzante: «una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo».
Invero, la mera conformità dello strumento di rilevazione al modello omologato non è sufficiente a dimostrarne l’efficienza ed il buon funzionamento, non essendovi prova della periodica taratura e verifica delle apparecchiature meccaniche da parte dell’Amministrazione.
Sulla baste di tale ragionamento giuridico, sono state ritenute nulle le infrazioni e annullati i verbali.
°a cura di Avv. Luciana Ruggiero°

Please follow and like us:

About The Author

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *