Aprile 19, 2024

Taglio orecchie e coda nel cane: cosa prevede la normativa in Italia

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Con la ratifica della Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia, in vigore dal 1 novembre 2011, la disciplina europea degli interventi chirurgici non terapeutici è diventata Legge dello Stato italiano.
Nel 2012 la Fnovi (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) ha redatto una Linea guida sulle amputazioni, ovvero un documento per l’applicazione, in conformità al Codice Deontologico del Medico Veterinario, dell’articolo 10 (Interventi chirurgici) della Convenzione.

Gli interventi vietati

Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi devono essere vietati, in particolare:

il taglio della coda;
il taglio delle orecchie;
la recisione delle corde vocali;
l’asportazione delle unghie e dei denti.
Inoltre tutti gli interventi aventi finalità estetica, compresi gli interventi morfologici per adeguamento a standard di razza, sono severamente vietati e non è prevista alcuna eccezione a tale specifica regola.
Eventuali violazioni dell’Art. 10, comma 1, si configurano come violazione deontologica e violazione penalmente rilevante ai sensi dell’art. 544 ter del Codice
Penale.

Eccezioni

Esistono alcune eccezioni ai divieti di amputazione, autorizzate solo in casi straordinari:

Intervento non curativo se necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale;
impedire la riproduzione.

Quando il medico veterinario può considerare un intervento non curativo necessario “per ragioni di medicina veterinaria, nell’interesse di un determinato animale”?

La Fnovi precisa che sulla base del parere fornito dal Consiglio Superiore di Sanità, fra le eccezionali ragioni di medicina veterinaria previste dall’articolo 10, rientra solo la caudotomia neonatale preventiva, ovvero l’amputazione della coda da eseguirsi esclusivamente a cura del medico veterinario (nella prima settimana di vita, in sedazione e con anestesia locale) in alcune razze di cani da ferma, riporto e cerca, suscettibili di essere esposte a problemi sanitari in età adulta, allo scopo di abbattere il rischio di lesioni alla coda, difficilmente curabili con trattamenti conservativi.
Vi sono inoltre situazioni straordinarie in cui l’attività dell’animale potrebbe essere compromessa da una mancata amputazione ed esse devono essere valutate con grande prudenza, seguendo il principio bioetico della non maleficenza, che consiste nel non provocare danni ad alcun essere vivente se non per il conseguimento di un beneficio superiore.

La Convenzione prevede, dunque, uno spazio di derogabilità ai divieti da non intendere in senso permissivo, ma come eccezione, circostanziata e circoscritta, per situazioni particolari la cui valutazione ricade sotto il discernimento e la responsabilità del veterinario.

Tutela dell’animale

La Convenzione tutela l’animale da compagnia riconoscendo nel veterinario l’unica professionalità autorizzata agli interventi chirurgici eccezionalmente eseguiti con finalità non curative o preventive.

Inoltre, il veterinario che esegua la caudotomia neonatale preventiva dovrà:

provvedere o verificare che l’animale sia stato correttamente identificato e registrato nella Anagrafe canina territorialmente competente;
verificare l’appartenenza dell’animale a una delle razze sopracitate;
acquisire il consenso informato scritto del proprietario/detentore/richiedente la prestazione;
acquisire la dichiarazione del proprietario/detentore/richiedente la prestazione circa l’effettivo utilizzo del cane per futura attività sportivo-venatoria;
produrre un certificato medico-veterinario relativo alla prestazione chirurgica eseguita che dovrà accompagnare sempre la documentazione sanitaria del cane;
conservare tutta la documentazione.

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