Aprile 27, 2024

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Urlare in piena notte è reato!
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con sentenza pubblicata il 14 febbraio 2017 n. 6882/2017, ha condannato per il reato ex art. 659, comma 1, c.p. un uomo per avere, appunto in ora notturna, ed in evidente stato di alterazione psico-fisica derivante dall’abuso di sostanze alcoliche, turbato il riposo del vicinato urlando frasi e parole farneticanti, dapprima affacciato alla finestra della propria abitazione e poi in strada.
I Giudici di merito, avevano riconosciuto il vizio dell’infermità parziale di mente, dato l’evidente stato di alterazione psico-fisica derivante dall’abuso di sostanze alcoliche, e avevano condannato l’uomo a 110 euro di ammenda per aver disturbato il riposo delle persone vicine.

Tuttavia, a nulla sono serviti i tentativi della difesa di far valere innanzi alla Suprema Corte l’avvenuta depenalizzazione del reato di disturbo al riposo delle persone ex art. 659 c.p., ed altrettanto inutile, è stato il tentativo di farsi riconoscere la non punibilità prevista dall’art. 131 bis del codice penale per la particolare tenuità del fatto.

La Suprema Corte – dopo aver premesso che il reato tutela la pubblica quiete e l’idoneità e l’incidenza delle condotte poste in essere ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto che non può che essere rimesso all’apprezzamento del giudice di merito – ha evidenziato come la condotta del ricorrente si era sviluppata per un consistente arco temporale alle due di notte ed aveva comportato l’intervento di due pattuglie dei Carabinieri, per cui il Giudice ha valutato la stessa certamente idonea a superare, per natura, intensità e collocazione cronologica, la normale tollerabilità e ad arrecare disturbo alla quiete di un numero indeterminato di persone.

Inoltre è stata esclusa la sussistenza della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, collegando tale giudizio proprio alla consistenza dell’allarme provocato nei vicini e all’intervento di due pattuglie, resosi necessario per riportare alla calma l’imputato e farlo rientrare nell’abitazione, con successivo piantonamento della stessa, con la conseguenza che la condotta del ricorrente era risultata, a parere del giudice di merito, “concretamente lesiva” del riposo alle persone.

A cura di avv. Luciana Ruggiero

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