Maggio 2, 2024

Rubare nello spogliatoio della palestra integra il reato di furto in abitazione

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La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione ex art. 624 bis, nei confronti di un soggetto che aveva cercato di rubare in una palestra all’interno degli zaini riposti nello spogliatoio oggetti di vario genere.
Per i Giudici si è trattato di “furto in abitazione”, e, “furto con strappo”, per il fatto che l’uomo è stato colto nell’atto di frugare nelle tasche degli abiti e degli zaini presenti all’intero dello spogliatoio. A nulla è valsa la difesa dell’imputato di sostenere che la palestra non sia assimilabile ad un luogo di privata dimora.
Ed invero, la Suprema Corte ha stabilito che “per luogo destinato a privata dimora, nell’ottica delineata dalla norma incriminatrice di cui all’art. 624-bis cod. pen., deve infatti intendersi qualsiasi luogo, non pubblico, in cui una persona si trattenga, in modo permanente oppure transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata o attività lavorative”.
Pertanto, posto che la nozione in questione è più ampia di quella di “abitazione”, secondo la Cassazione, sono ritenuti “luoghi in tutto o in parte destinati a privata dimora”, tra gli altri, anche gli studi professionali, gli esercizi commerciali, il circolo sportivo ed anche, come nel caso in questione, lo spogliatoio di una palestra.

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