Rubare nello spogliatoio della palestra integra il reato di furto in abitazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione ex art. 624 bis, nei confronti di un soggetto che aveva cercato di rubare in una palestra allβinterno degli zaini riposti nello spogliatoio oggetti di vario genere.
Per i Giudici si Γ¨ trattato di βfurto in abitazioneβ, e, βfurto con strappoβ, per il fatto che lβuomo Γ¨ stato colto nellβatto di frugare nelle tasche degli abiti e degli zaini presenti allβintero dello spogliatoio. A nulla Γ¨ valsa la difesa dellβimputato di sostenere che la palestra non sia assimilabile ad un luogo di privata dimora.
Ed invero, la Suprema Corte ha stabilito che βper luogo destinato a privata dimora, nellβottica delineata dalla norma incriminatrice di cui allβart. 624-bis cod. pen., deve infatti intendersi qualsiasi luogo, non pubblico, in cui una persona si trattenga, in modo permanente oppure transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata o attivitΓ lavorativeβ.
Pertanto, posto che la nozione in questione Γ¨ piΓΉ ampia di quella di βabitazioneβ, secondo la Cassazione, sono ritenuti βluoghi in tutto o in parte destinati a privata dimoraβ, tra gli altri, anche gli studi professionali, gli esercizi commerciali, il circolo sportivo ed anche, come nel caso in questione, lo spogliatoio di una palestra.