Aprile 28, 2024

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Ciò è quanto affermato dalla Corte di Cassazione penale, sezione II, con la sentenza 27 aprile 2017, n. 20193.

In tema di reati contro il patrimonio, risponde di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso.

Ne consegue, da un lato, che « ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta – quale che ne sia la natura, e quindi anche se si tratti di telefoni cellulari – da parte del soggetto agente »; dall’altro, che « in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza ».

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