Taglio orecchie e coda nel cane: cosa prevede la normativa in Italia
Con la ratifica della Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia, in vigore dal 1 novembre 2011, la disciplina europea degli interventi chirurgici non terapeutici Γ¨ diventata Legge dello Stato italiano.
Nel 2012 la Fnovi (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) ha redatto una Linea guida sulle amputazioni, ovvero un documento per lβapplicazione, in conformitΓ al Codice Deontologico del Medico Veterinario, dellβarticolo 10 (Interventi chirurgici) della Convenzione.
Gli interventi vietati
Gli interventi chirurgici destinati a modificare lβaspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi devono essere vietati, in particolare:
il taglio della coda;
il taglio delle orecchie;
la recisione delle corde vocali;
lβasportazione delle unghie e dei denti.
Inoltre tutti gli interventi aventi finalitΓ estetica, compresi gli interventi morfologici per adeguamento a standard di razza, sono severamente vietati e non Γ¨ prevista alcuna eccezione a tale specifica regola.
Eventuali violazioni dellβArt. 10, comma 1, si configurano come violazione deontologica e violazione penalmente rilevante ai sensi dellβart. 544 ter del Codice
Penale.
Eccezioni
Esistono alcune eccezioni ai divieti di amputazione, autorizzate solo in casi straordinari:
Intervento non curativo se necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nellβinteresse di un determinato animale;
impedire la riproduzione.
Quando il medico veterinario puΓ² considerare un intervento non curativo necessario βper ragioni di medicina veterinaria, nellβinteresse di un determinato animaleβ?
La Fnovi precisa che sulla base del parere fornito dal Consiglio Superiore di SanitΓ , fra le eccezionali ragioni di medicina veterinaria previste dallβarticolo 10, rientra solo la caudotomia neonatale preventiva, ovvero lβamputazione della coda da eseguirsi esclusivamente a cura del medico veterinario (nella prima settimana di vita, in sedazione e con anestesia locale) in alcune razze di cani da ferma, riporto e cerca, suscettibili di essere esposte a problemi sanitari in etΓ adulta, allo scopo di abbattere il rischio di lesioni alla coda, difficilmente curabili con trattamenti conservativi.
Vi sono inoltre situazioni straordinarie in cui lβattivitΓ dellβanimale potrebbe essere compromessa da una mancata amputazione ed esse devono essere valutate con grande prudenza, seguendo il principio bioetico della non maleficenza, che consiste nel non provocare danni ad alcun essere vivente se non per il conseguimento di un beneficio superiore.
La Convenzione prevede, dunque, uno spazio di derogabilitΓ ai divieti da non intendere in senso permissivo, ma come eccezione, circostanziata e circoscritta, per situazioni particolari la cui valutazione ricade sotto il discernimento e la responsabilitΓ del veterinario.
Tutela dellβanimale
La Convenzione tutela lβanimale da compagnia riconoscendo nel veterinario lβunica professionalitΓ autorizzata agli interventi chirurgici eccezionalmente eseguiti con finalitΓ non curative o preventive.
Inoltre, il veterinario che esegua la caudotomia neonatale preventiva dovrΓ :
provvedere o verificare che lβanimale sia stato correttamente identificato e registrato nella Anagrafe canina territorialmente competente;
verificare lβappartenenza dellβanimale a una delle razze sopracitate;
acquisire il consenso informato scritto del proprietario/detentore/richiedente la prestazione;
acquisire la dichiarazione del proprietario/detentore/richiedente la prestazione circa lβeffettivo utilizzo del cane per futura attivitΓ sportivo-venatoria;
produrre un certificato medico-veterinario relativo alla prestazione chirurgica eseguita che dovrΓ accompagnare sempre la documentazione sanitaria del cane;
conservare tutta la documentazione.