Aprile 28, 2024

Allo stadio senza biglietto: reato ma non punibile

0

Loading

 

Allo stadio con il biglietto di un altro settore? E’ reato!
Ma per la Cassazione scatta la particolare tenuità del fatto

Per i giudici scatta la tenuità del fatto e il soggetto non è punibile.

Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 39054/2017 in merito al caso di un tifoso che, allo stadio, era passato dalla curva al settore distinti poco dopo l’inizio del secondo tempo di un incontro di calcio, approfittando del fatto che le porte divisorie fossero aperte, ed era stato condannato alla pena di dieci giorni di arresto e duemila euro di ammenda.

Nei confronti del soggetto era stato disposto il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento delle partite della sua squadra di calcio e l’obbligo di presentarsi in questura.

I motivi del ricorso in Cassazione

Il ricorrente eccepiva “violazione dell’articolo 6 bis, comma 2, l. n. 401 del 1989, e illogicità e contraddittorietà della motivazione, per l’errata interpretazione di tale disposizione, che sanziona la condotta di chi superi indebitamente una recinzione o separazione di un impianto sportivo, posto che, nel caso del ricorrente, non vi era stato alcuno scavalcamento di recinzioni o separazioni, in quanto il varco tra i due settori dell’impianto nei quali il ricorrente era transitato era stato aperto”.

Secondo la Suprema Corte, superare indebitamente una recinzione significa anche solamente passare da un settore all’altro senza biglietto.

Posto che il reato ha “natura di reato di pericolo astratto, non occorrendo che si verifichino disordini, né che ve ne sia il pericolo, essendo sufficiente che la condotta sia prodromica o comunque collegata a forme di violenza, anche potenziali o poste in essere da terzi”, scrive la Cassazione, “il superamento indebito di una recinzione o separazione ne implica, infatti, solamente l’esistenza e la funzione di delimitare settori dell’impianto destinati a spettacoli diversi, o per il tipo di biglietto di ingresso acquistato, o per il fatto di essere riservati a sostenitori di squadre diverse, con la conseguenza che è sufficiente, per ritenere configurabile il reato, che i due settori siano destinati a spettatori diversi e che siano delimitati fisicamente da barriere o protezioni, ma non anche che queste vengano scavalcate, essendo sufficiente il loro superamento, cioè che vengano oltrepassate”.
Terzo e quarto punto, esaminati congiuntamente, riguardavano le riprese video e l’identificazione dell’imputato come l’autore della condotta contestata.

Secondo la Suprema Corte tutto era stato eseguito a regola d’arte.
Stante l’infondatezza dei motivi addotti dunque il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

In ogni caso, confermata l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., ritenuta di particolare tenuità l’offesa arrecata al bene giuridico protetto e il comportamento non abituale stante l’assenza di precedenti e di segnalazioni come partecipante a disordini collegati a eventi sportivi.

Please follow and like us:

About The Author

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *