Maggio 2, 2024

Fare sesso può essere considerato un obbligo giuridico in una coppia?

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Tra i doveri coniugali vi è quello della reciproca assistenza morale, tra i quali vi rientrano i rapporti sessuali. Tuttavia, la costrizione è violenza sessuale.

Ed infatti, il codice civile contempla, tra i doveri del matrimonio, anche quello della reciproca assistenza morale e materiale e in esso, a detta della giurisprudenza, rientra anche il dovere di fare l’amore.

Cosa rischia chi rifiuta tutte le sere di fare l’amore con il coniuge?
Ovviamente una coppia può ben decidere (congiuntamente ed in modo esplicito o implicito) di non fare più sesso; ma nell’ipotesi in cui uno dei due coniugi rifiuti sistematicamente, l’altro ben può chiedere la separazione con responsabilità a carico dell’altro (cosiddetto addebito).
Va chiarito però, che il marito o la moglie con il “mal di testa” perenne non possa essere costretto fisicamente o moralmente ad avere rapporti con l’altro: un comportamento del genere integrerebbe la violenza sessuale.
Chi, insomma, vuol unirsi al coniuge deve comunque attendere il consenso di questi e, se tarda o se viene negato senza giustificate ragioni, può allora procedere per le vie legali, senza quindi forzare la propria volontà. Il rapporto sessuale deve ricevere un consenso autentico e pieno.
C’è però da considerare un altro elemento importante: se la crisi a letto dipende da una crisi di coppia scaturita per differenti ragioni ( quale ad esempio una coppia che non va d’accordo ormai da diverso tempo, che non si ama più, in cui c’è stato un precedente tradimento o un atteggiamento aggressivo dell’uno nei confronti dell’altro), non solo il rifiuto a fare sesso è giustificato, ma non può neanche essere causa di addebito.
È quanto chiarito dalla Cassazione in una ordinanza depositata qualche giorno fa. (Cass. ord. n. 21017/17 dell’8.09.2017).

Ultimo aspetto sul quale in passato si è soffermata la giurisprudenza della Cassazione: se fare sesso è un dovere coniugale, non è invece obbligatorio accondiscendere a modalità “particolari” che uno dei due voglia adottare in spregio alla volontà dell’altro.

 

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