Dicembre 6, 2024

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Mandare via un cliente dal proprio negozio, in malo modo, non integra una mera scortesia, bensì il reato di violenza privata.

È quanto emerge dalla sentenza n. 44021/2017, depositata dalla quinta sezione penale della Cassazione.

La vicenda

In entrambi i gradi di giudizio, il commerciante veniva condannato per i reati di violenza privata e lesioni personali volontarie.
L’uomo adiva la Cassazione eccependo inosservanza dell’art. 610 c.p., giacchè tale norma “prevede l’uso della violenza o della minaccia per costringere altri a subire l’altrui comportamento” mentre nella specie era stato “acclarato soltanto uno spintone ad opera dell’imputato per far uscire la persona offesa dal proprio negozio“, configurando “semmai un comportamento soltanto scortese posto in essere nei confronti del client che si tratteneva nel negozio lamentandosi della qualità della merce“, nonché erronea applicazione dell’art. 582 c.p.., ritenuta norma non applicabile, mancando il requisito della malattia, poiché era stato attestato “uno stato di ansia reattiva giudicato guaribile in giorni due“.
Ma per la quinta sezione penale il ricorso è apparso infondato.
Per quanto concerne il reato di violenza privata, ha ritenuto inammissibile il motivo,
poiché pone una questione attinente alla ricostruzione dei fatti non rappresentata al giudice dell’appello e dunque preclusa, per via gli effetti del principio devolutivo, alla cognizione del giudice di legittimità“.
Idem anche per il reato ex art. 582 c.p. che, ricordano gli Ermellini, i giudici di merito hanno ritenuto correttamente integrato “anche in presenza di fattori patologici transitori come la tachicardia o comunque alterazioni anche non anatomiche da cui derivi una limitazione funzionale“.

Ne consegue, concludono, rigettando il ricorso, “che la doglianza del ricorrente circa la assenza di strumenti diagnostici capaci di rilevare un sintomo stabilizzato al punto da lasciare traccia non colga nel segno e nulla aggiunga alle osservazioni in punto di diritto contenute nella sentenza impugnata“.

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