Maggio 6, 2024

Taroccare il ticket per il parcheggio è reato. Anche se il falso è grossolano!

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Il caso.

Un automobilista è stato condannato, in via definitiva, dalla Corte di cassazione, con la sentenza numero 48107/2017, per aver taroccato il ticket per il parcheggio.

Secondo la Suprema Corte, infatti, tale comportamento integra il reato di falsità materiale commessa da privato, anche se si tratta di un falso “grossolano”. 

Tale reato, può ritenersi configurato nel caso di specie posto che per i giudici lo scontrino che viene rilasciato dal parchimetro nelle aree adibite alla sosta per le autovetture del Comune riveste le caratteristiche tipiche del certificato amministrativo e dell’autorizzazione amministrativa.

Esso, infatti, attesta l’avvenuto pagamento della somma richiesta per la sosta e autorizza la sosta nell’area pubblica per l’orario indicato.
La Corte ha poi precisato che la configurabilità del reato nel caso di specie non è compromessa dalla natura privatistica del soggetto imprenditoriale che emette il ticket.
Innanzitutto, infatti, la cosa che conta è solo il profilo oggettivo dello svolgimento da parte di questo di funzioni amministrative di gestione del suolo pubblico su autorizzazione dell’ente territoriale e non di certo la forma iuris rivestita.
Inoltre, deve considerarsi che la società privata svolge tale funzione sulla base di un rapporto concessorio o comunque autorizzatorio che la lega all’ente territoriale e attraverso il quale quest’ultimo le trasferisce lo svolgimento delle necessarie funzioni amministrative.

Grossolanità del falso
Con riferimento all’asserita grossolanità del falso, la Cassazione ha ratificato quanto già affermato dal giudice dell’appello, che aveva superato tale obiezione argomentativamente in modo corretto e condivisibile.
In definitiva la condanna è confermata.

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