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Gennaio 25, 2026
multa_facebook

“Facebook: rischia una multa il genitore che non rimuove foto e post sui figli”.

È quanto stabilito dal Tribunale di Roma nei confronti di una madre che aveva massicciamente utilizzato Facebook e altri network per diffondere immagini e informazioni riguardanti il figlio 16enne e le controversie giudiziarie che li avevano visti protagonisti.

La vicenda
La donna continuava a riportare sui social network particolari della loro travagliata storia familiare, ai danni del figlio il quale lamentava l’ampia diffusione di tali notizie tra i coetanei: sul web, la madre aveva paragonato il figlio, secondo quanto dallo stesso riferito, al ragazzo che ha ucciso la fidanzata, riferendosi allo stesso come “ad un malato mentale“.
Addirittura, il giovane, riferendo a proposito della madre, aveva affermato “secondo lei una persona che dice di voler bene puΓ² scrivere queste cose“, mostrando schermate di pagine di social network in cui la donna avrebbe inserito sue fotografie diffondendo sui media la storia familiare e dettagli delle controversie giudiziarie.
A seguito della sentenza di separazione dei genitori del 16enne, la responsabilitΓ  genitoriale di entrambe le parti era stata sospesa proprio a causa delle condotte gravemente pregiudizievoli per l’interesse del figlio poste in essere da entrambi i genitori, in particolare nei rapporti con la madre interrottisi da tempo antecedente alla sentenza di separazione.Stante le difficoltΓ  nei rapporti genitoriali, il ragazzo ha poi chiaramente rappresentato di voler proseguire gli studi all’estero in un College statunitense e ha chiesto che cessasse la continua diffusione di informazioni sulla sua situazione e sulla vicenda familiare operata dalla madre. pressioni anche mediatiche

Per il Tribunale, in considerazione dell’etΓ  del minore (16 anni) deve essere evidenziata l’elevata rilevanza che assume la volontΓ  dello stesso. Sul punto, la Cassazione ha ritenuto doversi considerare la volontΓ  del minore quando la stessa Γ¨ “esplicitazione delle proprie aspirazioni, di un vero e proprio progetto di vita, non privo di risvolti esistenziali ed affettivi, sorretto da una fortissima volizione, desumibile dalle insormontabili difficoltΓ  manifestatesi in sede esecutiva“.

Ebbene, le motivazioni formulate dal ragazzo per la scelta di proseguire gli studi all’estero, evidenzia il Giudice, appaiono fondate sulla necessitΓ  di allontanarsi dall’attuale contesto sociale, nel quale tutti i compagni sarebbero a conoscenza delle sue vicende personali, rese note dalla madre con uso costante e sistematico dei social network (come conferma la documentazione in atti).

La massiccia presenza mediatica della vicenda del minore, giustifica il turbamento dello stesso e la resistenza a proseguire gli studi in un contesto nel quale particolari della propria vita personale, sono ampiamente noti.

Il giudice, oltre ad autorizzare il minore a proseguire gli studi all’estero (fornendo puntuali istruzioni sul punto) adotta anche una serie di provvedimenti nei confronti della madre volti a evitare che le sue condotte, ritenute persecutorie, di massiccio utilizzo dei social network per diffondere immagini e dettagli sulla vicenda del figlio facciano permanere un disagio del ragazzo a prescindere dal luogo di frequenza scolastica.

Alla donna, pertanto, il Giudice ordina l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio, nonché la rimozione dei contenuti giΓ  pubblicati.

“Pregiudizievole la diffusione di foto dei figli su Facebook”
Del resto, la giurisprudenza italiana non Γ¨ nuova a una particolare sensibilitΓ  nei confronti del fenomeno, sempre piΓΉ dilagante, della diffusione sfrenata di informazioni e fotografie dei minori sui social network.

La Cassazione ha ritenuto che Facebook vada considerato luogo aperto al pubblico, trattandosi di luogo “virtuale” aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete (Cass. sent. n. 37596/2017).

Deve, inoltre, rammentarsi come i minori godano di una tutela rafforzata offerta dall’articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge 176/1991.

Proprio in base a tali considerazioni, il Tribunale di Mantova ha ritenuto che la mera pubblicazione delle foto dei bambini sui social network sia di per sΓ© stesso un atto pregiudizievole per gli stessi.

Un provvedimento che giunge a seguito di un accordo, stipulato dai genitori fuori dalle aule dei Tribunali, sulla baby web reputation con cui i due si erano impegnati a non pubblicare reciprocamente foto dei figli minori sui social e a rimuovere quelle giΓ  postate (leggi: Niente foto dei figli su Facebook: accordo dei genitori davanti al giudice).

Accordo poi violato dalla madre e giustificante l’intervento del Tribunale che, preso atto delle prove fornite, ha ordinato di provvedere alla rimozione precisando come l’inserimento di foto di minori sui social potesse costituire comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciΓ² determina la diffusione delle immagine fra un numero indeterminato di persone, con il rischio di attrarre malintenzionati.