Luglio 27, 2024

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Lecito registrare una telefonata ed utilizzarla come fonte di prova?

Non occorre la preventiva autorizzazione da parte del giudice o della polizia, per procedere alla registrazione di una telefonata, ma, vi si può provvedere autonomamente.
Questo quanto stabilito dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza del 1° marzo 2017, n. 5259.
La registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se “colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente accaduta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite (Cass. civ., Sez. VI, 11 settembre 1996, n. 8219)”.
La giurisprudenza ha chiarito che, affinché il magistrato possa dedurre argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico, è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, sia parte in causa, come era avvenuto nella fattispecie esaminata.
Pertanto, la registrazione di una telefonata, sebbene all’insaputa dell’interlocutore, è del tutto legale anche senza l’autorizzazione preventiva da parte del giudice o della polizia, ed anche se la conversazione attenga a fatti personali e riservati, purché vengano osservate le condizioni di cui sopra.

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