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Gennaio 18, 2026

“Al coniuge che assume condotte ossessive nei confronti della religione ed effettua quotidianamente i rituali connessi all’esorcismo, causando un grave inadempimento degli obblighi coniugali e rendendo intollerabile la convivenza, non è addebitabile la separazione in mancanza di volontarietà di tali comportamenti.”

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 18 gennaio 2017, si è occupato di un caso molto particolare!

Il marito ha infatti chiesto la separazione con addebito alla moglie a causa  di comportamenti ossessivi/compulsivi della stessa ascritti alla “  possessione demoniaca ”.

Da diversi anni la donna aveva crisi caratterizzate da violente convulsioni, ed aveva cominciato a tenere comportamenti violativi dei doveri coniugali tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

La donna si era dedicata in maniera ossessiva alla preghiera, alla celebrazione della comunione tutti i giorni, alla frequentazione sistematica di un frate, a continui pellegrinaggi, e all’uso quotidiano di un saio. Essa aveva, inoltre, preso il triplice voto di povertà e obbedienza e castità, incompatibile con il regolare svolgimento della vita coniugale.

Il Tribunale di Milano, investito della questione, nel dichiarare la separazione personale tra i coniugi, ha respinto la domanda di addebito alla moglie così come proposta dal marito per difetto del requisito dell’imputabilità soggettiva delle condotte.

I giudici di Milano non hanno provveduto all’accertamento della natura di tali condotte ma, a prescindere dalla causa e dalla natura del malessere della moglie, questo ha sicuramente provocato tremende sofferenze non direttamente volute come conseguenza diretta delle proprie scelte di vita.

I “fenomeni” subiti sarebbero la causa e non l’effetto del suo atteggiamento di esasperata spiritualizzazione.

In un primo momento, infatti, lo stesso marito aveva chiesto l’aiuto del prete. Poi la moglie era caduta rapidamente in una situazione ossessiva dalla quale, in buona fede, aveva creduto di potere uscire curandosi con la “medicina” spirituale.

La donna, si era recata anche da un medico per sottoporsi ad una valutazione psichiatrica, dalla quale però non era emersa alcuna patologia tale da poter spiegare i fenomeni riferiti e, in parte, osservati dal medico.

Nel corso del giudizio, anche la moglie aveva chiesto l’addebito della separazione al marito per violenze morali, psicologiche e fisiche, causate alla sua decisa opposizione alla frequentazione delle persone che si recavano tutti i giorni a casa della moglie, in particolare del frate cappuccino.

Secondo il Tribunale milanese, nemmeno tali condotte generano addebito.

Il susseguirsi degli eventi ha legittimato una serie di reazioni del marito, tra cui il controllo sul comportamento della moglie, che aveva partecipato a quarantacinque trasferte di preghiera in giro per l’Italia, nell’arco di sei anni e mezzo.

I comportamenti del marito non possono essere interpretati come violenze morali in danno della moglie. Egli ha tentato di limitare i contatti con quelle persone – fortemente presenti nell’ambito familiare – che riteneva responsabili della deviazione ossessiva della donna.

La pronuncia tiene conto dell’orientamento della Cassazione secondo cui, presupposto per la dichiarazione di addebito è che la parte richiedente dimostri la contrarietà del comportamento ai doveri che nascono dal matrimonio, e il nesso causale tra la condotta e l’intollerabilità della convivenza.

Tuttaviala dichiarazione di addebito della separazione implica l’imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio”.