Occupare il parcheggio riservato ai disabili, non solo Γ¨ incivile, ma Γ¨ anche reato
A stabilirlo,Β la CorteΒ di Cassazione con la sentenza n. 17794/17 depositata lo scorso 7 aprile.
Secondo la Cassazione, infatti, colui cheΒ pone in essereΒ tale condotta Γ¨ punibile per il reato di cui allβart. 610 c.p., ossia per violenza privata.
La pronuncia della Suprema Corte nasce dalla condanna di un automobilista emessaΒ in primo grado,Β e, confermata, poi, dalla Corte dβAppello di Palermo, la quale, nel riconfermare la sentenza del Tribunale di prime cure, haΒ giudicato colpevole l’imputato per aver parcheggiato la propria autovettura in uno spazio riservato alla persona offesa affetta da gravi patologie, impedendole cosΓ¬ di utilizzarlo fino alla rimozione della sua autovettura.
I Giudici, hanno ritenuti sussistenti, nel caso di specie, sia lβelemento soggettivo che quello oggettivo del reato in esame.
Nella specie, hanno infatti affermato che ” quando lo spazio per il parcheggio Γ¨ espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute, alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge lβimpedimento al singolo cittadino a cui Γ¨ riservato lo stallo di parcheggiare lΓ¬ dove solo a lui Γ¨ consentito lasciare il mezzo “.
Non soltanto, l’elemento oggettivo Γ¨ stato ritenuto sussistente nella fattispecie dai Giudicanti, ma anche l’elemento soggettivo, il dolo, considerato che lβimputatoΒ aveva preso visione della segnaletica ed volutamente scelto di lasciare lβautovettura in un posto riservato ad una specifica persona, impedendole, in tal modo, di parcheggiare nello stesso spazio e lasciandovi lβautovettura fino al giorno successivo.
Secondo la Cassazione, la condotta messa in atto dallβimputato integra, quindi, il reato di violenza privata. Pertanto, ha rigettato il ricorso e condannatoΒ il ricorrente al pagamento delle spese processuali.