Uccidere senza necessitΓ un animale Γ¨ reato
Integra il reato di cui all’art. 544 c.p. l’uccisione di un animale avvenuta gratuitamente e senza necessitΓ .
Infatti, solo le uccisioni espressamente disciplinate e consentite da norme speciali possono essere valutate come “necessarie”.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 31929/2017 che ha respinto il ricorso l’indagato in un procedimento penale per uccisione di animali.
Questi ha impugnato l’ordinanza con cui il Tribunale ha rigettato il riesame sul decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. nel procedimento, contestando che il giudice a quo avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni della persona offesa, quale prova decisiva circa l’insussistenza del reato.
In aggiunta, il Tribunale avrebbe sbagliato a valorizzare, quale elemento costitutivo del delitto di cui all’imputazione provvisoria, la consapevolezza dell’altruitΓ dell’animale che invece non Γ¨ richiesta per il reato in questione, potendo tali fatti essere semmai ricondotti alla fattispecie ex art. 628 c.p. (rapina) non perseguibile per mancanza di querela.
Per gli Ermellini, invece, il provvedimento motiva adeguatamente sul periculum e sulle esigenze probatorie che il vincolo cautela intendeva soddisfare. Inoltre, l’ordinanza impugnata ha valorizzato alcuni elementi essenziali riguardanti l’uccisione dell’animale quali la gratuitΓ e la sua “non necessitΓ ”.
Tali elementi consentono di inquadrare l’imputazione provvisoria poichΓ© mancano in altre giustificazioni dell’uccisione stessa, ad esempio che fosse dovuta a motivi di caccia o altre situazioni giustificabili in ragioni di disposizioni contenute in altre leggi speciali in materia di animali.
Infatti, precisa la Cassazione, solo le uccisioni e le modalitΓ di attuazione delle stesse espressamente disciplinate e consentite da norme speciali sono valutate come “necessarie”, risultando altrimenti gratuite e ricadendo nell’ambito della norma incriminatrice, emergendo, peraltro, il dolo generico del reato in questione dalla non necessitΓ dell’uccisione, ossia alla sua gratuitΓ evidenziata dall’ordinanza impugnata.
Nel cado di specie, corretta Γ¨ stata la valutazione dei giudici del riesame sui fatti storici incontestati, ad esempio la circostanza che l’uccisione dell’animale sia accaduta mentre questi si trovava in un fondo recintato, il che consente di escludere la finalitΓ venatoria, non rilevando altre valutazioni relative al danno economico subito dal proprietario ai fini del reato in questione.