Aprile 19, 2024

Non punibile il vandalo che danneggia l’auto in presenza del proprietario

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Nessuna condanna per il vandalo che ha danneggiato una vettura parcheggiata in strada con lancio di sassi: la presenza del proprietario al momento del danneggiamento, infatti, fa venir meno l’aggravante prevista riguardante l’esposizione alla pubblica fede.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n. 46585/2017 accogliendo il ricorso dell’imputato nei confronti del quale era stata emessa sentenza di non doversi procedere essendo egli, all’epoca dei fatti, minore di 14 anni.
Per la Cassazione dalla sentenza impugnata emerge che gli agenti erano intervenuti nell’immediatezza dell’accaduto su richiesta della persona offesa.
Quest’ultima aveva indicato gli autori del lancio di pietre contro la propria autovettura, segno evidente della sua presenza al momento dei fatti avendo in custodia la propria vettura, tanto da attivare subito il presidio pubblico.
Gli Ermellini danno continuità ai precedenti secondo cui la “ratio” della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi (sent. n. 44331 del 2010; n. 44953 del 2016).
Nel caso in esame non è stato affatto accertato l’affidamento alla pubblica fede e, anzi, per quel che emerge dalla motivazione della sentenza sembra che debba proprio escludersi un affidamento del genere. La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché, esclusa l’aggravante, a norma del d.lgs. n.7 del 2016, il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

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